Nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017, è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2017, n. 25: “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche’ per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita’ solidale in materia di appalti”.

Abrogati i voucher a far data dal 18 marzo 2017, in tutti i settori.

Nato in agricoltura per “disciplinare” lavori occasionali prestati in determinati periodi dell’anno da  alcune tipologie di prestatori di lavoro (pensionati, studenti, casalinghe), il voucher era stato negli anni esteso a tutti i settori produttivi.

Compendiando snellezza e garantismo, il lavoro accessorio aveva funzionato come valido strumento flessibile in un momento di congiuntura dei mercati e persino come ammortizzatore sociale.

Con una netta inversione di marcia, il Governo ne decide l’abrogazione.

E lo fa senza clamori con un decreto legge: un vero e proprio colpo di spugna.

Forse sarebbe stato sufficiente – per scongiurare  il pericolo di elusione del lavoro subordinato – aggiungere qualche correttivo a quelli già in essere (quali tracciabilità dei buoni e validità temporale).

Previsto un periodo transitorio: i buoni acquistati (richiesti) fino al 17 marzo 2017 (compreso) saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2017.

L’INPS ha, all’uopo, riattivato il servizio on line per l’attivazione o rimborso dei voucher e il Ministero del lavoro ha chiarito che l’utilizzo degli stessi sarà soggetto alla normativa “abrogata”.

Comunicazione, quindi, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta eletrtronica, dei dati anagrafici o codice fiscale del prestatore e del luogo, goiorno, ora di inzio e di fine del rapporto (lasso temporale non superiore a 3 giorni in agricoltura).