E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015 n. 81 e 14 settembre 2015 nn. 148, 149, 120 e 151.

Modificato il regime dei contratti di solidarietà con previsione di possibile trasformazione di quelli  difensivi in espansivi, quello di tutela della disabilità; l’ISFOL  cambierà la sua denominazione in INAPP (Istituto Nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche).

Di particolare interesse le modifiche apportate al lavoro accessorio.

Fermo il limite massimo di 7000 euro, valido per tutti i committenti imprenditori, agricoli e non agricoli, e professionisti, nel settore agricolo viene escluso quello di 2000 euro in relazione alle attività lavorative svolte per ciascun singolo committente. Il suddetto limite permane nei settori non agricoli. Il legislatore ha ritenuto di non dovere ulteriormente limitare il settore agricolo già “soggetto” a restrizioni in relazione alla tipologia di attività (stagionale), di prestatori di lavoro (under 25 anni e pensionati) e di imprese (volume d’affari non superiore a 7000 euro).

Regolate le modalità di comunicazione: i committenti imprenditori agricoli e non agricoli, nonché i professionisti saranno  tenuti a comunicare alla sede competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata temporale della prestazione che, nel settore agricolo, non potrà superare i 7 giorni.

Introdotto un regime sanzionatorio: la violazione dei suddetti obblighi comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2400.

Bozza_Correttivo_Job-Act