Il Dlgs 24 settembre 2016 n. 185 ha introdotto disposizioni integrative e correttive dei Dlgs. n. 81/2015 e 148, 149, 150 e 151/2015.
Con precipuo riferimento al Dlgs. n. 81/2015, va segnalata la riformulazione del comma 3 dell’art. 49 concernente il lavoro accessorio.
Secondo la nuova formulazione: “I committenti imprenditori non agricoli e professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2400 in relazione a ciascun lavoratore per cui é stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004. 124″.
La norma, entrata in vigore l’8 ottobre scorso, riguarda solo imprenditori e professionisti, con esclusione, quindi, di datori di lavoro domestici, associazioni e fondazioni ecc.
Rispetto alla vecchia formulazione viene soppresso il limite temporale dei trenta giorni; viene introdotto il limite dei tre giorni solo per il settore agricolo.
Dal punto di vista sanzionatorio:
- in caso di acquisto di voucher (secondo le modalità previste), ma omessa o tardiva comunicazione (oltre il termine di 60 minuti prima dell’inizio del rapporto) si applica la sanzione amministrativa non diffidabile da euro 400 a euro 2400;
- in caso di comunicazione non accompagnata dall’acquisto del voucher il rapporto sarà considerato a tempo indeterminato, equiparando il mancato acquisto di voucher a diversa qualificazione del rapporto di lavoro, sempre che ricorrano gli estremi della subordinazione;
- se poi non vi è stato alcun acquisto di voucher o questi non sono più validi, scatterà la maxi sanzione per lavoro nero.81-2015-tu-contratti-di-lavoro-mod-185-2016