Con l’entrata in vigore del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di Lavoro), istituito con il DM 25 maggio 2016 n. 183,  in attuazione dell’art. 8, comma 4 del dlgs. 9 aprile 2008 n. 81, acquista efficacia l’obbligo relativo alla denuncia, entro 48 ore  dalla ricezione del certificato medico, a soli fini statistici ed informativi dei dati e delle informazioni concernenti gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lett r). Il comma 1 bis del suddetto art. 18 fa decorrere l’obbligo dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione (rectius conoscenza) del decreto; pertanto, i datori di lavoro dovranno effettuare la comunicazione al SINP a far data dal 12 aprile 2017. La mancata ottemperanza verrà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1972,80 euro.

Dal 12 ottobre 2016 dovranno, invece, essere trasmesse al SINP:

  • art. 18, comma 1 lett. r): la comunicazione, a fini assicurativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, degli infortuni di durata superiore a tre giorni (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro);
  • art. 18, comma 1, lett. aa): la comunicazione dei nominativi degli RLS, in caso di nuova elezione o designazione (sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro).

Tutte le comunicazioni vanno effettuate in via telematica.dm-25-maggio-2016-n-183